Art. 1.

      1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore vigenti, alle comunità montane del subapennino Dauno e ai comuni in esse ricadenti si applicano le seguenti agevolazioni:

          a) la regione Puglia, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nel territorio in oggetto, agevola con un finanziamento pari al 40 per cento dell'importo pagato come corrispettivo le operazioni di acquisto di terreni ricadenti nel medesimo territorio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni nonché delle cooperative agricole che hanno sede nei comuni della comunità montana del subappennino Dauno e nelle quali i soci cooperatori siano per almeno il 40 per cento giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

          b) la regione Puglia definisce nei piani socio-sanitari interventi tesi a favorire l'assistenza domiciliare agli anziani, maggiori servizi ai portatori di handicap e iniziative volte ad affrontare il disagio giovanile, attraverso procedure atte a mantenere un equilibrio socio-economico nel territorio;

          c) la regione Puglia concede, nell'ambito delle proprie competenze, priorità ai progetti presentati dalle comunità montane del subappennino Dauno e dai sindaci dei comuni in esse ricadenti, in materia di turismo ambientale, storico, culturale e religioso. Tali progetti sono finanziati per un importo pari al 20 per cento del totale previsto nel piano di sviluppo regionale del turismo;

          d) alle comunità montane del subappennino Dauno sono devoluti fondi aggiuntivi, in base alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sia per i bacini regionali che interregionali, per interventi urgenti di eliminazione del dissesto idrogeologico;

          e) la regione Puglia concede agevolazioni ai comuni del subappennino Dauno per l'accensione di mutui in conto capitale finalizzati all'acquisto di attrezzature e mezzi operativi per le attività ordinarie e straordinarie;

          f) lo Stato e la regione Puglia intervengono, con fondi in conto capitale, per il recupero degli edifici pubblici dei centri storici dei comuni del subappennino Dauno. Per la ristrutturazione ed il recupero degli edifici privati l'80 per cento degli oneri sono posti a carico dello Stato e della regione Puglia;

          g) le comunità montane del subappennino Dauno e i comuni in esse ricadenti possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di istituzioni museali, di centri socio-culturali, di strutture alberghiere ovvero di case famiglia o residenze sanitarie assistenziali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali competenti. Il tasso di interesse è ridotto del 50 per cento rispetto ai tassi di interesse correnti;

          h) per le famiglie residenti nelle comunità montane del subappennino Dauno e nei comuni in esse ricadenti che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli quali spese di trasporto, acquisto di libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, la regione Puglia provvede, su richiesta delle medesime comunità montane e dei comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di 700 euro a famiglia, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali. Le comunità montane e i comuni in esse ricadenti stabiliscono la quota di rimborso attraverso la definizione di fasce di reddito;

          i) la regione Puglia assicura ai comuni ricadenti nelle comunità montane del subappennino Dauno finanziamenti per l'acquisto di scuolabus e l'ammodernamento delle strutture scolastiche e sportive;

          l) le tasse, le imposte erariali e gli altri oneri che gravano sulle attività commerciali, artigianali e produttive sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte del 50 per cento le tariffe dei servizi necessari per lo svolgimento di tali attività.